1. Contesto normativo e decorrenze
Il DLgs 9 gennaio 2026, n. 5 recepisce la Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) e modifica l’Allegato III del DLgs 199/2021 sugli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici.
- Il decreto è in vigore dal 4 febbraio 2026
- Le novità sugli obblighi FER si applicano dal 3 agosto 2026 (180 giorni dopo)
In parallelo:
- Dal 3 giugno 2026 entrano in vigore i nuovi requisiti minimi (DM 28/10/2025 che aggiorna il DM 26/6/2015)
- Dal 3 agosto 2026 si applicano i nuovi obblighi FER (DLgs 5/2026 su Allegato III DLgs 199/2021)
2. Ambito di applicazione: quando scatta l’obbligo FER
L’Allegato III aggiornato si applica a:
- Edifici di nuova costruzione
- Edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti (1° e 2° livello, come da DM 26/6/2015 e DM 28/10/2025)
- Edifici esistenti oggetto di ristrutturazione dell’impianto termico
3. Confronto obblighi FER: prima e dopo il 3 agosto 2026
3.1 Tabella di confronto per ambiti di intervento
| Ambito (DM Requisiti Minimi) | Obblighi FER fino al 2/8/2026 | Obblighi FER dal 3/8/2026 |
|---|---|---|
| Nuova costruzione | Rin. termico: previsto Rin. elettrico: previsto | Rin. termico: previsto Rin. elettrico: previsto |
| Demolizione e ricostruzione | Rin. termico: previsto Rin. elettrico: previsto | Rin. termico: attenzione (1) Rin. elettrico: attenzione (1) |
| Ampliamento / recupero volumi non climatizzati | Rin. termico: non previsto (2) Rin. elettrico: non previsto (2) | Rin. termico: non previsto (2) Rin. elettrico: non previsto (2) |
| Ristrutturazioni importanti 1° livello (S > 50%) | Rin. termico: previsto (3) Rin. elettrico: previsto (3) | Rin. termico: previsto Rin. elettrico: previsto |
| Ristrutturazioni importanti 2° livello (S > 25%) | Rin. termico: previsto (3) Rin. elettrico: previsto (3) | Rin. termico: previsto Rin. elettrico: previsto |
| Riqualificazione involucro (S ≤ 25%) | Rin. termico: non previsto Rin. elettrico: non previsto | Rin. termico: non previsto Rin. elettrico: non previsto |
| Ristrutturazione di impianto | Rin. termico: non previsto Rin. elettrico: non previsto | Rin. termico: previsto Rin. elettrico: previsto |
Note operative ANIT:
- (1) Demolizione e ricostruzione: quadro non chiaro.
- Da un lato non più esplicitamente citata tra gli ambiti FER nel DLgs 5/2026
- Dall’altro, per i requisiti minimi è equiparata a nuova costruzione
- ANIT segnala che sono necessari chiarimenti ufficiali
- (2) Ampliamenti >15% volume: la FAQ 3.7 (2018) esclude l’obbligo FER per ampliamenti, poiché il DLgs 28/11 lo prevedeva solo per nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti. ANIT ritiene ragionevole estendere questa lettura anche al DLgs 5/2026, in attesa di conferme.
- (3) Ristrutturazioni importanti: l’obbligo FER è previsto solo se l’intervento rientra anche nella definizione di “ristrutturazione rilevante” del DLgs 28/11 (superficie utile >1000 m² e ristrutturazione integrale dell’involucro, oppure demolizione e ricostruzione).
4. Nuovi obblighi FER termici ed elettrici dal 3 agosto 2026
4.1 Obblighi per il rinnovabile termico
| Ambito | Obbligo FER termico |
|---|---|
| Edifici di nuova costruzione | Copertura contemporanea di: • 60% dei consumi previsti per ACS • 60% della somma dei consumi previsti per ACS + climatizzazione invernale + climatizzazione estiva |
| Ristrutturazioni importanti di 1° livello | Copertura contemporanea di: • 40% dei consumi previsti per ACS • 40% della somma dei consumi previsti per ACS + climatizzazione invernale + climatizzazione estiva |
| Ristrutturazioni importanti di 2° livello | Copertura di: • 15% della somma dei consumi previsti per climatizzazione invernale + climatizzazione estiva |
| Ristrutturazione dell’impianto termico | Copertura di: • 15% della somma dei consumi previsti per climatizzazione invernale + climatizzazione estiva |
Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali sono aumentati di 5 punti.
4.2 Obblighi per il rinnovabile elettrico
La potenza elettrica minima da FER da installare è calcolata con:
- k = 0,025 per edifici esistenti
- k = 0,05 per edifici di nuova costruzione
- S = superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno (proiezione al suolo della sagoma, in m²)
Per gli edifici pubblici, gli obblighi di potenza elettrica sono incrementati del 10%.
Gli impianti devono essere:
- installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle pertinenze (fino a 3× l’impronta a terra)
- gli impianti FV a terra non concorrono al rispetto dell’obbligo
5. Esclusioni, deroghe e casi particolari
- L’obbligo FER non si applica se l’edificio è allacciato a teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente che copre l’intero fabbisogno termico.
- Non è ammesso soddisfare l’obbligo solo con impianti elettrici che alimentano resistenze a effetto Joule, salvo unità immobiliari in classe energetica B o superiore.
- In caso di impossibilità tecnica o non convenienza economica, il progettista deve motivare nella relazione ex art. 8 D.Lgs 192/2005, esaminando tutte le opzioni tecnologiche.
Se non è possibile rispettare gli obblighi FER, per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di 1° livello è obbligatorio ottenere:
EPH,C,W,nren < EPH,C,W,nren,limite calcolato secondo DM 26/6/2015 (requisiti minimi), con efficienze dei generatori definite nella Tabella 1 dell’Allegato III.
6. Riferimenti
Quanto sopra riportato è basato sul documento ANIT “Obblighi sulle fonti energetiche rinnovabili – DLgs 9 gennaio 2026, n. 5 (RED III)”.
7. Contattami
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Posso seguirti per la redazione della Relazione ex legge 10 (energetica) conforme ai nuovi dettami normativi.






